I suggerimenti del Consorzio di Maniago per le criticità del Decreto sicurezza

La proposta emendativa sulla nuova normativa dei coltelli contenuta nel decreto sicurezza del Consorzio dei coltellinai di Maniago porta la firma di 46 produttori. Vediamola nel dettaglio.

Il testo presentato dal Consorzio alla Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e al ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni per eliminare le criticità in tema di coltelli contenute nel testo del decreto legislativo in vigore dallo scorso 25 febbraio.

Nel testo sono evidenziate innanzi tutto le finalità del documento: “Contribuire a una disciplina più chiara, proporzionata ed effettivamente applicabile, capace di distinguere con precisione tra porto improprio da reprimere e uso lecito da salvaguardare”.

I firmatari “condividono pienamente le finalità del decreto-legge volte a rafforzare la sicurezza pubblica, prevenire il porto improprio di strumenti atti ad offendere e limitare l’accesso dei minori a prodotti che richiedono particolare attenzione”, ma vogliono segnalare alcune criticità e relativa proposta di soluzione.

Prima criticità

Porto di coltelli pieghevoli con lama pari o superiore a 5 centimetri con blocco.
Proposta di modifica: reintroduzione del giustificato motivo per la nuova fattispecie dell’articolo 4-bis; in questo modo non si punisce chi ha su di sé un coltello a fini lavorativi o escursionistici.

Seconda criticità

Distinzione tra porto e trasporto.
Proposta di modifica: chiarimento generale sul trasporto lecito; s’inserisce la frase “non costituisce porto il mero trasporto, per finalità lecite, di strumenti da punta o da taglio, ivi compresi quelli a lama fissa o pieghevole, quando essi siano custoditi in apposito involucro, contenitore o bagaglio e non siano immediatamente disponibili all’uso“.

Terza criticità

Vendita online e verifica della maggiore età.
Proposta di modifica: standard tecnici, perimetro applicativo e prima attuazione per la vendita online; “appare opportuno che gli standard minimi chiariscano almeno quali elementi identificativi debbano essere raccolti e verificati in fase di acquisto, non potendo ritenersi sufficiente la sola autodichiarazione di maggiore età. In via esemplificativa, possono costituire requisiti minimi di verifica la raccolta obbligatoria di nome, cognome, indirizzo di spedizione, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale formalmente verificabile, unitamente a una dichiarazione espressa di maggiore età e alla presa d’atto del divieto di vendita ai minori”.

Quarta criticità

Applicazione anticipata delle sanzioni amministrative accessorie.
Proposta di modifica: differimento dell’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Si chiede d’inserire la frase: “Le sanzioni amministrative accessorie di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, si applicano solo a seguito dell’accertamento definitivo della responsabilità per il reato previsto dal presente articolo”. Restano quindi le sanzioni amministrative accessorie previste dal decreto, e non si attenua la finalità di prevenzione e contrasto dei comportamenti illeciti, ma “ne differisce l’applicazione al momento successivo all’accertamento definitivo della responsabilità”.

Come si evince dal testo, le modifiche proposte non vanno a intaccare la sostanza del decreto legge ai fini della tutela della sicurezza pubblica, al contrario, esse “mirano a:

  • preservare integralmente la repressione del porto improprio e ingiustificato di strumenti atti ad offendere;
  • evitare che utensili tecnici, professionali, sportivi, di soccorso o connessi a esigenze di accessibilità personale siano automaticamente assimilati a strumenti a prevalente attitudine offensiva;
  • chiarire che il mero trasporto lecito e custodito degli strumenti da punta o da taglio resta distinto dal porto;
  • ricondurre l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie al momento successivo all’accertamento definitivo della responsabilità, evitando effetti anticipati prima della decisione giudiziale;
  • rendere più chiaro, uniforme ed effettivo l’obbligo di verifica della maggiore età nelle vendite online, attraverso standard tecnici minimi, chiaro perimetro applicativo e criteri di vigilanza progressiva e uniforme”.

Conclusioni

La proposta del Consorzio conclude così:
“Il settore della coltelleria italiana rappresenta una realtà produttiva e commerciale storica, profondamente radicata nel territorio e riconosciuta come eccellenza tipicamente italiana che sulla base di un’analisi condotta attraverso i codici ATECO relativi ai produttori di coltelli, al commercio all’ingrosso, al commercio al dettaglio e ai servizi connessi, fa emergere un comparto che sviluppa un volume d’affari di 1,6 miliardi di euro e coinvolge circa 12.000 imprese con un numero di addetti stimato pari a 60.000 unità.

A questi numeri andrebbero inoltre aggiunti tutti i terzisti e gli operatori indirettamente collegati, che non sempre rientrano in modo immediato nelle classificazioni considerate ma che, con una stima prudenziale, porterebbero il perimetro economico e occupazionale del settore a dimensioni ancora più rilevanti.

È quindi evidente che una formulazione normativa che assimili tali strumenti a oggetti vietati in modo generalizzato rischierebbe di produrre effetti economici rilevanti senza un proporzionato incremento della sicurezza pubblica.

C’è ancora tempo per modificare il decreto sicurezza prima che diventi legge dello Stato: il termine scade il 25 aprile 2026.

Close
Editoriale C&C © All rights reserved.
Close