La Camera ha approvato in via definitiva venerdì 24 marzo la conversione in legge del Decreto Sicurezza, già modificato e approvato dal Senato. Il decreto mira a contrastare il porto ingiustificato in contesti urbani e fenomeni di utilizzo improprio degli strumenti da taglio.
Fox Knives ha approntato un vademecum per spiegare cosa cambia per gli appassionati di coltelli.
DISTINZIONI
POSSESSO
Detenere una lama sotto controllo in un luogo privato (abitazione o appartenenze di essa, in negozio o in magazzino).
Non richiede giustificazione specifica.
TRASPORTO
Spostare una lama da un luogo a un altro, adeguatamente custodita, senza averla pronta all’uso immediato in quanto non è facilmente accessibile (es. nello zaino, in valigia, in una cassetta attrezzi, o altri contenitori non immediatamente accessibili, nel baule dell’auto).
È consentito in presenza di un giustificato motivo concreto e coerente, deve esserci una motivazione valida, attuale e coerente con il contesto.
Esempi:
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Un artigiano, un installatore o un operatore professionale che trasporta i propri strumenti all’interno della propria attrezzatura da lavoro
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Un cliente che torna a casa dopo aver acquistato un coltello o lo porta ad affilare
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Un escursionista che trasporta un coltello nello zaino o nel bagagliaio del veicolo
Attenzione: lasciarlo stabilmente nel cruscotto “per ogni evenienza” può integrare il reato di porto abusivo e comportare conseguenze penali e amministrative.
PORTO
Avere la lama con sé, pronta all’uso, fuori dalla propria abitazione (in mano, in tasca, alla cintura, nell’abitacolo o nel cruscotto dell’auto, nello zaino a portata di mano, o comunque immediatamente utilizzabile).
È consentito esclusivamente in presenza di giustificato motivo valido, attuale, concreto e coerente con il contesto.
Esempi:
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Un artigiano che porta in tasca lo strumento per svolgimento del proprio lavoro
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Un cacciatore o pescatore che ha con sé uno strumento per tale attività (o altra attività sportiva coerente con lo strumento)
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Un escursionista che ha con sé uno strumento per l’attività Outdoor esercitata (o altra attività sportiva coerente con lo strumento)
Attenzione: anche un piccolo coltello, un multiuso o uno strumento da taglio di dimensioni contenute può essere valutato come oggetto atto ad offendere se portato senza giustificato motivo, in un contesto non coerente o con modalità non compatibili con un uso lecito.
Anche quando esiste un motivo legittimo, è sempre consigliabile trasportare il coltello chiuso, non immediatamente disponibile all’uso e coerente con l’attività svolta.
NORMATIVA
1. I coltelli pieghevoli a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 5 cm, muniti di blocco della lama oppure apribili con una sola mano
È consentito il possesso. È consentito il trasporto e il porto con giustificato motivo concreto e coerente.
Esempio: lavoro, outdoor, escursione, sport o altra esigenza lecita e documentabile.
Il loro porto fuori dall’abitazione è penalmente rilevante quando avviene senza giustificato motivo. Il porto è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni solo quando avviene senza giustificato motivo.
2. Coltelli a lama fissa a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 8 cm, inclusi coltelli da cucina, trincianti, coltelli tecnici e strumenti da lavoro.
È consentito il possesso. È consentito il trasporto e il porto con giustificato motivo concreto e coerente.
Esempio: lavoro, outdoor, escursione, sport o altra esigenza lecita e documentabile.
Il loro porto fuori dall’abitazione è penalmente rilevante quando avviene senza giustificato motivo. Il porto è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni solo quando avviene senza giustificato motivo.
3. Coltelli con lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto, a farfalla, camuffati o occultati
È consentito il possesso. È consentito il trasporto con giustificato motivo concreto e coerente. È vietato il porto in assoluto, non è previsto il giustificato motivo.
Esempio: trasporto dal punto di acquisto alla propria abitazione, adeguatamente custodito. Il loro porto fuori dall’abitazione non è consentito.
AVVERTENZE
Le soglie di lunghezza della lama eventualmente introdotte dal decreto individuano specifiche fattispecie, ma non sostituiscono il principio generale del giustificato motivo, che resta determinante.
Con la nuova normativa, le soglie di 5 cm e 8 cm servono a individuare le nuove fattispecie più specifiche e sanzionate in modo più severo.
Se una lama è inferiore a 5 cm (o a 8 cm se fissa) non significa automaticamente che possa essere portata liberamente fuori casa: deve esserci il giustificato motivo.
TUTELA DEI MINORI
Divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo ai minori di 18 anni degli strumenti ricompresi nell’art. 4, ottavo comma, e nell’art. 4-bis, comma 1, con obbligo di verifica formale dell’età.
All’atto dell’acquisto, l’esercente ha l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento d’identità, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il rifiuto di esibire un documento valido impedisce la conclusione della vendita.
Applicazione della norma anche per le vendite E-commerce tramite l’adeguamento tecnico dei siti web e delle piattaforme con sistemi efficaci di verifica della maggiore età.
Il minore non può esserne legittimo destinatario né averne una disponibilità autonoma e stabile. Resta ferma la possibilità di utilizzo sotto la diretta responsabilità e vigilanza del genitore o del maggiorenne esercente la responsabilità genitoriale, limitatamente al tempo e alle modalità strettamente connesse ad attività lecite, con immediato ripristino della custodia in capo all’adulto al termine dell’attività.
Se un minore commette uno dei reati di porto abusivo previsti dagli artt. 4 o 4-bis, al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
Per l’esercente che effettua la vendita a minori è prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro e la possibile chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni già alla prima violazione. In caso di reiterazione, la multa aumenta e si può arrivare alla revoca della licenza.
Alla luce dei chiarimenti sopra esposti, riteniamo che possa essere superata la situazione di incertezza creatasi, ristabilendo un quadro normativo più coerente e applicabile.
Sussistono pertanto le condizioni per una piena ripresa delle attività commerciali e distributive, con maggiore serenità per tutti gli operatori della filiera.