Decreto sicurezza 2026: come fare il trasporto dei modelli “vietati”?

Mancano, a oggi, 47 giorni alla scadenza prevista dal Decreto legge n°23 del 24 febbraio 2026 che ha dichiarato vietato il porto di “strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore ai 5 cm”, con blocco della lama oppure apribili con una sola mano, eliminando il “giustificato motivo”.

Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026
Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026

Si tratta di un divieto che colpisce centinaia di migliaia di utilizzatori, non solo gli appassionati di lame: molti professionisti, infatti, utilizzano questa tipologia di “strumenti”. Pensate ai cutter degli elettricisti o alle forbici dei soccorritori del 118 (le Leatherman Raptor Rescue in foto hanno la lama lunga esattamente 5 cm), o, ancora, alle pinze multitool degli idraulici.

Si tratta di strumenti che stanno quasi sempre nel bagagliaio dell’auto dedicata al lavoro se non addosso all’artigiano o all’operatore.

La platea delle persone interessate dal provvedimento del Governo Meloni è, dunque, estremamente vasta, con ricadute legali che possiamo solo immaginare e che, considerate le sentenze giunte in Cassazione nel recente passato, non fanno ben sperare.

Porto e trasporto secondo la Cassazione

Il decreto legge parla di “porto” ma non di “trasporto” (che non richiede di dimostrare il “giustificato motivo”): si legge, infatti, che la “pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa…“. Un modo per aggirare il divieto potrebbe essere affidarsi appunto al trasporto.

Ma qui la faccenda si complica perché la distinzione tra le due modalità non è affatto chiara. O, meglio: si propende spesso per il porto.

Una su mille: l’ordinanza n. 22779 del 2024 con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che era stato condannato per porto senza giustificato motivo, di un coltello che era inserito all’interno della tasca di un giubbotto, che si trovava a sua volta riposto dentro un bagaglio a mano.

Nonostante ciò, sia in primo grado, sia in appello, sia in Cassazione, è stato ritenuto che il coltello, così posto nel bagaglio, fosse comunque “utilizzabile in tempi brevi”.

Il nodo è appunto il concetto di “utilizzabile in tempi brevi”: un giudice potrà sempre dire che per scendere dall’auto, aprire il bagagliaio e prendere il coltello occorrono al massimo cinque secondi, dunque un tempo breve.

La legge, purtroppo, non dice nulla su come debba avvenire il trasporto dei coltelli in auto, a differenza di quanto avviene per le armi, per le quali c’è una precisa indicazione: “porto” è avere su di sé l’arma, pronta all’uso (anche se scarica), mentre “trasporto” è l’arma – sempre scarica – inserita nella sua custodia o valigetta, con munizioni a parte.

Il rischio: sentenze molto dure

Insomma, già con le regole precedenti il Decreto, che imponevano il giustificato motivo per il porto, la giurisprudenza è piena di sentenze assurde; ora, con il divieto assoluto di porto per certe tipologie di coltelli di grandissima diffusione, le condanne saranno in proporzione molto più alte rispetto al totale dei casi di contestazione, proprio per l’approccio “rigoristico” e spesso avulso dalla realtà che viene assunto dai giudici all’interno dei tribunali.

Senza contare che, una volta giunti a destinazione, il “trasporto” dei coltelli vietati si tramuterà in “porto” durante l’utilizzo, con i possibili rischi annessi.

Occorre dunque che la norma sia rivista in Parlamento prima che sia convertita in legge: mentre i giorni passano inesorabili, la situazione internazionale non lascia molto spazio alle discussioni in aula.

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